Articolo 1
E' costituita un'Associazione culturale, denominata "A.M.D. - ASSOCIAZIONE MOVIMENTO DONNA", più brevemente "A.M.D." con sede in Roma, Via Fedro n. 52; essa è retta dal presente Statuto e dalle vigenti norme di Legge in materia.
Per la migliore realizzazione dei fini sociali, l' Associazione potrà svolgere la propria azione con Sedi ed articolazioni territoriali istituite con delibera dell' Assemblea, che opereranno secondo apposite norme regolamentari proposte dal Consiglio Direttivo ed approvate dall' Assemblea.
Articolo 2 L'Associazione non persegue finalità di lucro e finalità di culto ed è inoltre esclusa dalle sue finalità, qualsiasi attività commerciale.
L'Associazione ha durata illimitata e potrà essere sciolta con deliberazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci.
Articolo 3 L'Associazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e divulgare qualsiasi attività volta alla formazione, al sostegno e alla tutela delle donne in tutte le realtà in cui la stessa esprime la sua personalità (famiglia, società, politica, lavoro ecc.)
L'Associazione, a tal fine, intende promuovere, sviluppare, coordinare, organizzare, divulgare qualsivoglia iniziativa che, direttamente o indirettamente, anche attraverso Enti, Istituzioni ed Organismi pubblici e privati aventi finalità analoghe o connesse a quelle dell' Associazione, sia rivolta al sostegno ed allo sviluppo di qualsiasi progetto, programma ed attività nel campo della cultura, dell' arte, dell'istruzione, dell'educazione e della formazione, della ricerca scientifica, dell' economia, della politica, dell'assistenza sociale e sanitaria, della solidarietà, della tutela dell'ambiente e dello sport, con particolare riferimento agli aspetti che riguardano le donne.
Per il raggiungimento di tali obiettivi, l'Associazione potrà:
a) promuovere ed organizzare attività rivolte alla tutela delle donne contro qualsiasi forma di stalking o di violenza;
b) adoperarsi a favore delle donne per rimuovere ogni forma di discriminazione, favorendo le pari opportunità e per promuoverne la presenza nel mondo del lavoro, della politica e nelle istituzioni;
c) patrocinare iniziative culturali, sociali, artistiche, scientifiche, di studio e ricerca, educative, economiche, politiche e nel campo della tutela della salute e della salvaguardia dell'ambiente;
d) promuovere ed organizzare la raccolta dei fondi necessari per la realizzazione delle finalità dell'Associazione;
e) promuovere ed organizzare, conferenze, congressi, convegni, dibattiti, mostre e meetings riguardanti argomenti inerenti le finalità di cui al presente articolo;
f) costituire, partecipare, nonché stipulare accordi e convenzioni di collaborazione o scambio, con Enti, Istituzioni e Comitati pubblici e privati nei limiti di legge;
g) organizzare e gestire corsi di formazione e aggiornamento e centri studi, nonchè pubblicizzare e divulgare i risultati e le iniziative della propria attività nei confronti dei Soci, sia nella forma di libri che di riviste a carattere periodico o di monografie, o in qualunque altra forma, diffuse sotto forma cartacea, telematica, su supporto magnetico, o con qualunque altro mezzo, sia gratuitamente che a titolo di rimborso spese;
h) promuovere ed organizzare iniziative assistenziali, ricreative ed intrattenimenti sia per i Soci che per i non appartenenti all'Associazione, ed in particolare per i bambini, per gli anziani, per i disabili ed in genere per le categorie sociali più deboli.
L'Associazione potrà comunque compiere qualunque operazione ed assumere qualsivoglia iniziativa (anche di natura accessoria ed integrativa), senza esclusione alcuna, sia ordinaria che straordinaria, che sia riconducibile direttamente o indirettamente alla propria attività oppure diretta comunque al raggiungimento degli scopi istituzionali dell'Associazione.
E' vietato all' Associazione distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonchè di fondi, riserve o capitale durante la vita dell' Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla Legge.
SOCI Articolo 4 Soci dell'Associazione possono essere persone fisiche e giuridiche, le quali condividano le finalità di cui all'articolo 3.
E' esclusa la possibilità di Associazione temporanea.
Articolo 5
I Soci dell'Associazione si dividono in:
a) Socie Fondatrici
b) Soci Onorari
c) Soci Sostenitori
d) Soci Ordinari
a) Sono Socie Fondatrici coloro che hanno partecipato alla costituzione della presente Associazione intervenendo direttamente o indirettamente al relativo atto e che abbiano mantenuto la loro posizione di Socio, anno per anno, versando la quota stabilita. b) Sono Soci Onorari coloro che il Consiglio Direttivo riterrà opportuno nominare in riconoscimento di particolari meriti e benemerenze acquisite nei campi e nei settori in cui l'Associazione svolge la propria attività. I Soci Onorari hanno diritto di partecipare alle Assemblee.
Essi possono essere esonerati in tutto o in parte dal pagamento delle quote sociali e degli eventuali contributi.
c) Sono Soci Sostenitori ed Ordinari tutti gli altri che, dietro loro domanda, siano stati ammessi dal Consiglio Direttivo, secondo quanto stabilito dal successivo articolo 6.
I Soci Sostenitori si distinguono dai Soci Ordinari per il versamento di quote e contributi in misura maggiore rispetto ai versamenti effettuati dai Soci Ordinari e dalle Socie Fondatrici, secondo quanto disciplinato dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa è intrasmissibile e non può essere rivalutata.
Articolo 6
L'ammissione dei Soci Sostenitori e dei Soci Ordinari avviene su domanda degli interessati.
L'accettazione delle domande per l'ammissione dei nuovi Soci è deliberata dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti.
La qualità di Socio si perde per dimissioni, per radiazione deliberata dal Consiglio Direttivo con una maggioranza pari almeno al 75% dei suoi membri, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme e agli obblighi del presente Statuto e del codice deontologico dell' Associazione, per altri gravi motivi che comportino indegnità.
Può essere escluso, con delibera del Consiglio Direttivo, il Socio che non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali, chi svolge attività in contrasto con quelle dell' Associazione, chi non adempie agli obblighi statutari, regolamentari e di Legge nei rapporti con l'Associazione e, in ogni caso, il Socio interdetto.
Avverso la delibera di esclusione, prima di qualunque ulteriore iniziativa, il Socio, con firma di almeno trenta Soci, potrà richiedere l'intervento dell'Assemblea dei Soci che decide con la maggioranza qualificata dei due terzi per la riammissione.
La perdita della qualifica di Socio comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta.
Il Socio che intenda dimettersi dovrà comunicare la propria motivata intenzione al Consiglio Direttivo.
Il Socio dimissionario è comunque tenuto al pagamento della quota associativa per l' anno nel corso del quale vengono presentate le dimissioni.
I Soci che entro la fine di febbraio di ciascun anno, non rinnovino la quota associativa annuale, decadono automaticamente dalla qualità di socio e cessano di far parte dell'Associazione.
A tale scopo il Consiglio Direttivo procederà periodicamente alla revisione dell'elenco dei Soci.
I Soci neo ammessi sono tenuti al pagamento:
a) dell'intera quota associativa annuale, se l'iscrizione è avvenuta nel primo semestre solare;
b) della metà della quota associativa annuale, se l'iscrizione è avvenuta nel secondo semestre solare.
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Articolo 7
Sono organi dell'Associazione:
a) L'Assemblea dei Soci
b) Il Consiglio Direttivo
c) Il Presidente
d) Vice Presidente
e) Il Tesoriere
f) Il Segretario
Tutte le cariche sono onorifiche e non retribuite.
ASSEMBLEA
Articolo 8
L'Assemblea dei Soci delibera in sede ordinaria sulle seguenti materie:
a) nomina e revoca degli Organi direttivi dell' Associazione;
b) approvazione del Bilancio consuntivo e preventivo dell'Associazione e della Relazione del Consiglio Direttivo;
c) ogni altro argomento sottoposto al suo esame dal Consiglio Direttivo.
L'Assemblea dei Soci delibera in sede straordinaria sulle seguenti materie:
a) modifiche dello Statuto;
b) scioglimento dell'Associazione e devoluzione del patrimonio.
Articolo 9
L’Assemblea dei Soci è convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno entro il 31 maggio, per l'approvazione del Bilancio di fine esercizio, e può essere convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo ne ravvisi l'opportunità, o quando la convocazione venga motivatamente richiesta da almeno un decimo degli Associati.
L'Assemblea è convocata mediante avviso, a firma del Presidente o altro Consigliere, inviato a tutti i Soci a mezzo lettera non raccomandata, o fax, o e-mail, almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza; l'avviso dovrà contenere l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della convocazione, nonché l'ordine del giorno e degli argomenti da trattare.
In caso di particolare urgenza l'Assemblea può essere convocata con telegramma o fax o e-mail inviato almeno cinque giorni prima della riunione.
Articolo 10
L’Assemblea è composta da tutti i Soci in regola con il versamento delle quote associative; a ciascuno di essi spetta un solo voto indipendentemente dall' ammontare delle quote associative versate.
L'Assemblea dei Soci è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice - Presidente se nominato, o da altra persona designata dall'Assemblea.
I verbali delle riunioni dell'Assemblea sono redatti da un Segretario nominato dall'Assemblea fra i presenti.
Il Presidente ha, inoltre, la facoltà, quando lo ritenga opportuno, di chiamare un Notaio per redigere il verbale dell'Assemblea.
Il verbale dell'Assemblea straordinaria deve comunque essere redatto da un Notaio.
Le delibere dell' Assemblea sono prese a maggioranza dei voti e con la presenza di almeno la metà degli Associati.
In seconda convocazione, la delibera è valida con la maggioranza dei voti, qualunque sia il numero degli intervenuti.
Per modificare il presente Statuto occorre la presenza di almeno la metà degli Associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
Per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno il 75 % dei Soci.
Le deliberazioni prese in conformità al presente Statuto obbligano tutti i Soci, anche se assenti, dissenzienti od astenuti dal voto.
L'Assemblea vota formalmente per alzata di mano: su decisione del Presidente dell'Assemblea e per argomenti di particolare importanza, la votazione può essere effettuata a scrutinio segreto; il Presidente può, in questo caso, scegliere due scrutatori fra i presenti.
Articolo 11
Tutte le Socie Fondatrici, i Soci Onorari, Sostenitori ed Ordinari hanno diritto di partecipare alle Assemblee con diritto di voto.
Ogni Socio ha diritto ad un voto, qualunque sia il contributo associativo versato.
I Soci possono farsi rappresentare in Assemblea, ma solo da altro Socio munito di delega scritta.
Ogni Socio può avere al massimo due deleghe.
CONSIGLIO DIRETTIVO Articolo 12
L' Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo il quale viene nominato dall' Assemblea dei Soci.
Il Consiglio Direttivo è composto da un minimo di quindici ad un massimo di ventuno membri eletti dall' Assemblea dei Soci; essi durano in carica 3 anni e sono rieleggibili.
In caso di dimissioni, decesso, decadenza, radiazione od altro impedimento permanente di uno o più membri del Consiglio Direttivo, che ne determinino la cessazione dalla carica, il Consiglio deve provvedere alla cooptazione dei relativi sostituti, i quali rimarranno in carica sino alla prima Assemblea che dovrà necessariamente procedere alla nomina di questi.
Compito del Consiglio Direttivo è fare in modo che l'attività dell'Associazione si svolga, in conformità alle direttive di ordine generale stabilite dall'Assemblea, per il raggiungimento delle finalità statutarie e, a tale scopo, è investito di tutti i più ampi poteri per l'ordinaria e straordinaria amministrazione e gestione dell'Associazione.
Il Consiglio Direttivo più specificatamente ha il compito di:
a) deliberare sulle questioni riguardanti l'attività ordinaria e straordinaria dell'Associazione per l'attuazione delle sue finalità, assumendo tutte le iniziative ritenute utili, opportune o necessarie;
b) redigere e sottoporre annualmente all'Assemblea il Bilancio consuntivo e preventivo, unitamente ad una relazione del Consiglio Direttivo;
c) amministrare il patrimonio dell'Associazione e provvedere al reperimento ed alla gestione dei necessari mezzi finanziari e, in tale quadro, esercitare comunque ogni altro potere o compito che non sia riservato per Legge o per Statuto all'Assemblea, al fine del miglior conseguimento degli scopi dell'Associazione;
d) deliberare su ogni atto di carattere patrimoniale, economico e finanziario, sia ordinario che straordinario;
e) procedere almeno una volta l'anno alla revisione degli elenchi dei Soci per accertare la permanenza dei requisiti di ciascuno, prendendo gli opportuni provvedimenti in caso contrario;
f) nominare il Presidente, il Vice Presidente, il Tesoriere ed il Segretario.
g) nominare l'eventuale Presidente onorario;
h) determinare le quote di iscrizione ed i contributi associativi, sia ordinari che straordinari;
i) individuare e nominare i Soci Onorari e valutare le domande di iscrizione presentate dai Soci Ordinari e dai Soci Sostenitori provvedendo, nel caso, alla relativa accettazione;
l) deliberare sull'adesione e partecipazione dell'Associazione a Società, ad Enti ed Istituzioni pubbliche e private che interessino l'attività dell'Associazione stessa, designandone i rappresentanti da scegliere tra i Soci;
m) costituire Gruppi di lavoro che si occupino di questioni specifiche nell'ambito delle attività istituzionali svolte dall'Associazione nominandone i componenti e definendone i compiti, secondo le direttive stabilite dal Consiglio Direttivo;
n) deliberare su ogni altro oggetto sottoposto al suo esame dal Presidente.
Il Consiglio Direttivo, nell'esercizio delle sue funzioni, può avvalersi della collaborazione di Consulenti esterni e di Commissioni consultive o di studio e gruppi di lavoro, nominati dal Consiglio stesso, composti da Soci o da non Soci.
L' Incarico di Consigliere è personale e la sua funzione non è delegabile.
Articolo 13
13.1 Il Consiglio Direttivo si riunisce, sempre in unica convocazione, almeno una volta l'anno entro il 30 aprile, e comunque ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o urgente quando lo richiedono motivatamente almeno un terzo dei Soci Consiglieri.
Le funzioni di Segretario saranno svolte da persona designata dal Presidente della riunione.
Le riunioni del Consiglio Direttivo devono essere convocate dal Presidente con avviso non raccomandato, oppure con fax o e-mail, inviato a tutti i Consiglieri all'indirizzo risultante dal Libro dei Soci, almeno cinque giorni prima della seduta.
In caso di particolare urgenza il Consiglio Direttivo può essere convocato per telegramma o fax inviato almeno due giorni prima della riunione.
Anche se non convocate, sono comunque valide le riunioni del Consiglio Direttivo quando siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso.
Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente, o in sua assenza, dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dai presenti.
Per la validità delle riunioni del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza di un terzo dei suoi membri e le deliberazioni sono prese con il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Consiglieri presenti, salvo che la Legge non disponga diversamente. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente della riunione.
Le sedute e le deliberazioni del Consiglio devono risultare da processo verbale sottoscritto dal Presidente della riunione e dal Segretario. I Consiglieri sono tenuti a mantenere la massima riservatezza sulle decisioni consiliari nei confronti dei terzi estranei alla Associazione.
Il Consiglio Direttivo nomina tra i Consiglieri un Vice Presidente, stabilendo all'atto della nomina la durata della carica e le funzioni da svolgere.
Il Consiglio Direttivo nomina altresì tra i Consiglieri un Segretario che, sotto le direttive del Presidente e del Consiglio stesso, collabori e sovrintenda all'esecuzione dell'attività dell'Associazione ed un Tesoriere che si occupi dell'Amministrazione e della gestione finanziaria, stabilendo per entrambi, all' atto della nomina, la durate della carica.
I membri del Consiglio Direttivo, che senza giustificato motivo (ritenuto tale dal Consiglio stesso con il voto favorevole di almeno la metà dei suoi membri) non partecipano, durante un esercizio sociale, a tre riunioni consecutive, decadono automaticamente dall'incarico di Consiglieri, pur mantenendo la qualità di Soci.
13.2 COMITATO ESECUTIVO
Il Consiglio Direttivo può delegare parte dei suoi poteri ad uno o più Comitati Esecutivi, istituiti anche per singole materie di competenza e/o aree di lavoro (arte, politica, istruzione, salute, ecc...)
Ciascun Comitato Esecutivo è presieduto da un Presidente nominato dal Consiglio Direttivo e composto da un minimo di tre ad un massimo di cinque Consiglieri nominati dal Consiglio Direttivo ed è presieduto dal Presidente o dal Vice Presidente o da un Consigliere designato dal Consiglio Direttivo.
Il Comitato si riunisce, su convocazione del suo Presidente, con e-mail od altro mezzo di comunicazione ritenuto idoneo, ogni volta che questi lo ritenga opportuno o necessario.
La riunione è valida quando siano presenti almeno la metà dei suoi componenti e le deliberazioni saranno validamente adottate con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. A parità di voto prevale quello del Presidente del Comitato Esecutivo.
Il Comitato Esecutivo riferisce periodicamente al Consiglio Direttivo sull'andamento dei lavori ad esso affidati al fine di ottenere da quest'ultimo l'approvazione del proprio operato.
Articolo 14
IL PRESIDENTE Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione a tutti gli effetti, di fronte a terzi ed in giudizio.
Al Presidente spetta la firma degli atti sociali che impegnino l'Associazione sia nei riguardi dei Soci che dei terzi.
Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea dei Soci ed il Consiglio Direttivo.
Il Presidente sovrintende in particolare all'attuazione delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.
Il Presidente può delegare, ad uno o più Consiglieri, parte dei suoi poteri, in via transitoria.
Articolo 15
Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo tra i suoi componenti, dura in carica tre anni, e comunque, fino alla riunione del Consiglio Direttivo che procede al rinnovo della carica, ed è rieleggibile.
In caso di dimissioni o di impedimento grave e permanente, tale giudicato dal Consiglio Direttivo con il voto favorevole della maggioranza dei suoi componenti, il Consiglio stesso provvede ad eleggere un nuovo Presidente entro quindici giorni dalla comunicazione delle dimissioni o dall'accertamento del grave impedimento.
Articolo 16
IL TESORIERE
Il Consiglio nomina un Tesoriere.
Al Tesoriere compete la gestione amministrativa e finanziaria dell'Associazione, la tenuta dei libri sociali e contabili e la predisposizione delle bozze di bilancio preventivo e consuntivo da proporre annualmente al Consiglio.
Qualora il Consiglio non abbia attribuito tali poteri al Presidente, il Tesoriere ha inoltre il potere di:
- aprire e chiudere conti correnti bancari e/o postali presso qualsiasi ufficio, banca o istituto di credito;
- emettere assegni bancari e postali, predisporre bonifici nei limiti delle disponibilità dell' Associazione, effettuare versamenti, girare assegni ed effettuare qualsiasi operazione finanziaria necessaria od utile per il raggiungimento degli scopi statutari, eccezion fatta per la richiesta di finanziamenti di qualsiasi tipo, per i quali è necessaria l'autorizzazione del Consiglio;
- firmare contratti che impegnino l'Associazione entro e non oltre i limiti del bilancio preventivo approvato.
Articolo 17
ENTRATE - PATRIMONIO - ESERCIZIO SOCIALE - VARIE
Le entrate dell'Associazione sono costituite:
a) dalla quota di iscrizione "una tantum" da versarsi all'atto dell'ammissione all'Associazione nella misura fissata dal Consiglio Direttivo;
b) dalle quote annuali ordinarie nelle misure - anche differenziate tra i Soci - determinate annualmente dal Consiglio Direttivo;
c) da versamenti e contributi volontari degli associati;
d) da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito, Fondazioni Bancarie, Enti ed Organismi pubblici e privati e persone fisiche e giuridiche in genere;
e) da sovvenzioni, donazioni, elargizioni, legati o lasciti di terzi o di Soci;
f) dai proventi di gestione;
g) da qualunque altra entrata.
Il Socio che cessi per qualsiasi motivo di far parte dell'Associazione perde ogni diritto al patrimonio sociale.
Articolo 18
Il Consiglio, entro tre mesi dalla chiusura dell' esercizio sociale, che inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno, provvederà a predisporre il rendiconto economico-finanziario della gestione da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell' esercizio, nonchè un bilancio preventivo delle entrate e delle spese, anch'esso da sottoporre all' approvazione dell'Assemblea.
Articolo 19
In caso di scioglimento dell'Associazione per qualunque causa, l'Assemblea straordinaria dei Soci designerà uno o più liquidatori del patrimonio determinandone i poteri.
Il netto risultante dalla liquidazione sarà integralmente devoluto ad altra Associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, con le modalità previste dalla normativa vigente.
Articolo 20
Qualora un terzo presti all' Associazione o nell'ambito delle attività statutarie (partecipazione a ricerche, commesse, bandi di gara, organizzazione di eventi, ecc.) la propria professionalità sia in forma di consulenza che di prestazioni di servizi, si potrà riconoscere, oltre ai costi e le spese sostenute, un compenso una tantum per le attività svolte, in relazione alla rilevanza del contributo prestato.
Articolo 21
Particolari norme di funzionamento ed esecuzione del presente Statuto, potranno essere eventualmente disposte con regolamento interno da elaborarsi a cura del Consiglio Direttivo.
Articolo 22
Per tutto quanto non è previsto dal presente Statuto si fa rinvio alle norme di Legge in materia ed ai principi dell'ordinamento giuridico italiano.
Firmato:
ELDA TURCO
PAOLA PASTORE - NOTAIO
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